Associazione Ricreare Cremona


Vai ai contenuti

STATUTO

RICREARE CREMONA
STATUTO

Art. 1. Ricreare Cremona è una libera associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro né diretto né indiretto. L’Associazione ha sede in Cremona, Via Massarotti n° 36.

Art. 2.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di promozione e di sviluppo culturale, civile e ambientale della città di Cremona. In particolare, intende raggiungere tali scopi attraverso la promozione e l’organizzazione delle seguenti attività: culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film o documenti, concerti; pratiche: interventi di riqualificazione della città di Cremona, di concerto con le Istituzioni, raccolta di sottoscrizioni pubbliche per i medesimi scopi, attività di propaganda ed educative per i medesimi scopi; editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiuti.

Art. 3.
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- beni mobili ed immobili;
- contributi;
- donazioni;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4. L’Associazione Ricreare Cremona è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle

finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
-
Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
-
Soci onorari: persone, enti o istituzioni che hanno acquisito particolari benemerenze a favore dell’Associazione. Non hanno diritto di voto.

La nomina a socio onorario compete al Consiglio Direttivo che, dopo ogni rinnovo triennale, ha il compito di confermare la qualifica dei soci appartenenti.

Art. 5.
Possono associarsi tutti coloro che ne facciano richiesta scritta, sottoscritta da un socio. L’accettazione è riservata al Consiglio. La decisione, insindacabile, viene comunicata al socio entro il termine di 60 giorni. Trascorso tale termine senza un riscontro, la domanda è da ritenersi accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare le ragioni di tale decisione.

Art. 6.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme o che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 7.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 8.
La qualifica di socio si perde in caso di mancato versamento per due volte consecutive della quota annuale, o per decisione del Consiglio Direttivo. In quest’ultimo caso, la revoca deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata. Il socio ha diritto di ricorrere appellandosi al Consiglio Direttivo entro 20 giorni, chiedendo al Consiglio Direttivo stesso di convocare entro 60 giorni una Assemblea Straordinaria, che dovrà decidere in merito; in tal caso, l’efficacia dell’esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell’Assemblea.

Art. 9.
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice presidente.

Art. 10.
L’Assemblea dei soci assicura una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ognuno dei soci ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa corrisposta. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria qualora sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Art. 11.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni;
- proclama i “soci onorari” su proposta del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
- tratta e si esprime sugli oggetti all’ordine del giorno e su eventuali proposte dei soci;
- approva il bilancio consuntivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. Per le votazioni in assemblea non sono ammesse deleghe fra soci. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione delle modifiche statutarie, che devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 12.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, eletti a scrutinio segreto fra i soci in Assemblea. Ha durata triennale e i consiglieri sono rieleggibili.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla surroga per cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica per lo stesso residuo periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Nella prima riunione dopo l’elezione, il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi componenti:
- il Presidente;
- il Vice presidente.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Essi svolgono la loro attività gratuitamente . Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- nominare il Presidente;
- nominare il Vice presidente;
- su proposta del Presidente nominare eventualmente il Tesoriere e il Segretario anche tra i soci al di fuori del Consiglio stesso;
- stabilire la quota annuale;
- determinare gli indirizzi dell’attività sociale e coordinare le attività;
- operare le scelte più opportune per l’efficacia delle attività dell’Associazione, anche nominando apposite Commissioni alle quali affidare determinati incarichi, delle quali possono far parte anche non soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- almeno la metà dei suoi componenti.

Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.

Art. 13.
Il Presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Viene eletto dal Consiglio Direttivo, scelto fra i membri che lo compongono. E’ rieleggibile per 3 mandati consecutivi. Il Presidente convoca a presiede il Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Il Presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Compete al Presidente convocare e presiedere le riunioni di Consiglio e le assemblee, preavvisando i soci e i consiglieri mediante posta, anche elettronica.

Art. 14.
Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15.
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo. Lo presenta all’Assemblea ordinaria, che lo approva entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 16.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 17.
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione, regolarmente documentate ed attinenti gli scopi associativi.

Art. 18.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 19.
Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea il 30 settembre 2009, abroga il precedente ed entra immediatamente in vigore.

Cremona, 30 settembre 2009.

info@ricrearecremona.it

Torna ai contenuti | Torna al menu